Sponsor
Ecco qui i nostri sponsor, li ringraziamo per il
contributo che danno all'organizzazione dei nostri eventi
Aga Hotel
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Trimondo Viaggi
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Zaccà Sport
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Caffè Lizzio
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Parucchieri “ Sensazioni”
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Dario Pistorio
La Nostra Sede
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Il sito della Federazione
Italiana Burraco
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Per tutti gli appassionati al gioco del Burraco, venite a trovarci ad uno dei nostri tanti tornei, troverete puro divertimento e gioia di giocare insieme.
Benvenuto nel sito Accademiadelburraco.org
Statuto Associazione
ART. 1) COSTITUZIONE E SCOPI
L’associazione sportiva dilettantistica denominata “ASD ACCADEMIA DEL
BURRACO-CATANIA è costituita per fini sportivi dilettantistici senza scopi di
lucro, essa ha come finalità quella di praticare e diffondere lo sport del
gioco del Burraco, e dello sport in genere esaltando i valori dello sport
anche in relazione alle situazioni di emarginazione sociale, nonché quella
di affinare le qualità tecniche dei giocatori e di disciplinare l’attività
didattica e agonistica nel rispetto della lealtà e correttezza nelle
competizioni che andrà ad organizzare curando il rispetto delle norme
antidoping. Al fine del raggiungimento degli scopi sopraddetti essa curerà
la raccolta dei risultati sportivi dei giocatori redigendo apposite
classifiche e organizzando all’uopo tornei e/o campionati anche online.
Essa si dichiara apartitica, apolitica.
ART. 2) SEDE
La Sede è in VIALE RUGGERO DI LAURIA 43 CATANIA
ART. 3) SOCI
I Soci dell’Associazione possono essere tutti i cittadini italiani e
stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal
Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino
nella domanda scritta di ammissione di accettare senza riserve le norme del
presente statuto ed i regolamenti dell’associazione.
I soci possono essere:
a) SOCI FONDATORI
b) SOCI ONORARI
c) SOCI ORDINARI
Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito alla costituzione della
Associazione. Sono SOCI ONORARI i Soci che l’assemblea e il Consiglio
Direttivo ritengono utile e opportuno che facciano parte dell’Associazione.
Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere
esentati dal pagamento delle quote.
Sono SOCI ORDINARI quelli che intendono far parte dell’Associazione per un
periodo di tempo pari ad un anno, dietro pagamento di una quota.
Detti soci, fino a quando conservano tale qualifica, possono fruire degli
impianti della Associazione e frequentare le sedi di gara, così come possono
avvalersi di eventuali altre agevolazioni, rispettando i regolamenti
predisposti dal C.D.
E’ esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
La determinazione dell’ammontare annuo delle quote delle varie categorie di
Soci e di ogni altro tipo di agevolazione sono di competenza esclusiva del
Consiglio Direttivo.
ART. 4) PROCEDURE PER L’AMMISSIONE A SOCIO
Per essere ammessi, quali soci, occorre che sia presentata la relativa
domanda.
Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accettazione nella sua prima riunione.
Dal momento della domanda e fino all’accettazione al richiedente è
riconosciuta la qualifica di “Aspirante”.
La qualifica di socio ha durata annuale, essa si rinnova automaticamente con
il pagamento della quota per l’anno successivo senza necessità di presentare
un ulteriore domanda.
La domanda di ammissione potrà essere presentata in ogni momento
dell’esercizio sociale, e la relativa quota potrà essere ridotta in
proporzione alla durata con decisione del C.D.
Qualora l’Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della
quota sarà tenuto ad effettuarlo non oltre 5 giorni dalla data di
comunicazione – anche verbale – dell’avvenuto accoglimento della domanda.
Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se
preventivamente versata.
ART. 5) MODIFICHE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Le cancellazioni e le nuove iscrizioni ed i passaggi dalla categoria di soci
onorari e/o ordinari vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono
essere annotati nell’apposito libro in ordine cronologico e controfirmati
dal Presidente o da un Consigliere.
ART. 6) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
I soci in regola con i pagamenti delle quote associative hanno diritto di
partecipare alle Assemblee, e secondo le modalità che verranno di volta in
volta stabilite, alle manifestazioni indette dalla Associazione (campionati
e tornei, anche online).
A tutti i soci maggiorenni che partecipano alle Assemblee spetta il diritto
di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli
organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione del rendiconto
economico-finanziario e la relazione illustrativa, oltre su tutti quegli
argomenti che saranno sottoposti alle decisioni dell’assemblea.
Essi hanno l’obbligo di osservare:
a) gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni
b) versare nei tempi e nei modi stabiliti le quote di tesseramento e le
altre inerenti l’attività sportiva e agonistica, nonché provvedere
all’ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate e emanande
c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro l’obbligo di lealtà,
probità e rettitudine
d) le norme e le direttive del CONI
ART. 7) PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci cessano di fare parte dell’Associazione:
a) per dimissioni
b) per mancato pagamento delle quote sociali
c) per radiazione, deliberato dal C.D., allorché il Socio commetta azioni o
tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi
della Associazione
Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari
che vanno dall’ammonizione alla sospensione.
In ogni caso competente a decidere sulle precedenti azioni sarà il Consiglio
Direttivo.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo i soci potranno ricorre al
Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
ART. 8) ORGANI SOCIALI
Gli organi della Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Probiviri
e) il Revisore dei Conti
ART. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto e in regola
con il versamento delle quote.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire con avviso, con la
precisazione dell’O.d.G., da affiggere nella sede dell’Associazione e, ove
possibile, nelle sedi ufficiali di gara in modo che gli Associati ne vengano
a conoscenza, almeno 15 giorni prima della data stabilita.
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Essa può essere convocata
in qualsiasi luogo purchè in Italia.
L’Assemblea Ordinaria deve tenersi:
1) ogni anno, entro il mese di aprile, per votare la relazione tecnico
morale e finanziaria dell’anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci
preventivi e consuntivo predisposti dal C.D.. Delibera, infine, sugli altri
argomenti posti all’O.d.G.
2) Ogni 4 anni – non oltre il 30 aprile – per eleggere tutti gli Organi
Istituzionali eleggibili dell’Associazione, oltre a quanto previsto sub. 1
secondo le norme elettorali che di volta in volta il Consiglio Direttivo
stabilirà.
L’Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga
opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 3/10 di tutti i
Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l’Assemblea dovrà essere indetta
non oltre 30 giorni dalla richiesta.
Dovrà altresì essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente
comma, in caso di dimissioni contemporanee o decadenza della metà più uno
dei componenti del C.D. ovvero se non si è provveduto alla cooptazione dei
Consiglieri mancanti in modo che i componenti del C.D. siano in numero non
inferiore a tre.
L’Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte
di modifica al presente Statuto con la maggiorazione dei 2/3 dei soci
presenti, purchè rappresentino non meno di tre decimi di tutti i Soci aventi
diritto a voto.
ART. 10) VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano
presenti i 3/5 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione,
successiva di un’ora, qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito
ad ogni socio rappresentare per delega più di 5 Soci. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente statuto
richieda maggioranze diverse. L’Assemblea nomina, di volta in volta,
l’Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e tre
scrutatori.
Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta
salvo che l’
Assemblea non deliberi per acclamazione la rielezione del C.D. in carica.
Negli altri casi – salvo diverso avviso dell’Assemblea – si vota per appello
nominale e per alzata di mano e controprova.
Mancata approvazione del bilancio - In caso di mancata approvazione del
bilancio in sede assembleare dovrà essere convocata, entro 60 giorni e dovrà
svolgersi nei successivi 30 giorni, assemblea straordinaria per votare la
fiducia al Consiglio.
Tale assemblea sarà valida con la partecipazione anche in seconda
convocazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
ART. 11) IL PRESIDENTE
Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l’Associazione e, in
ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni e può
essere riconfermato.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i
terzi il Presidente e tutti i componenti del C.D. che abbiano agito in nome
e per conto dell’Associazione.
Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni di Presidente
saranno assunte dal Vicepresidente.
ART. 12) ASSENZE O IMPEDIMENTI
Assenze o impedimenti dei Consiglieri e dei Probiviri per periodi
continuativi superiori a 3 (tre) mesi si considerano definitivi e comportano
la decadenza dalla carica. In tal caso, ove necessario, il C.D. provvederà a
cooptare altre persone scegliendole tra i Soci.
ART. 13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente
oltre che da 2 o 4 Consiglieri, a seconda che gli iscritti all’associazione
siano inferiori o superiori a 60. Essi vengono eletti dall’Assemblea tra i
Soci di cui alle categorie a) e b) e c) dell’art. 3, a maggioranza di voti e
a scrutinio segreto.
Il C.D. dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Il C.D. nella sua prima riunione, elegge il Presidente e nomina un Vice
Presidente a scrutinio segreto, nonché designa il Segretario che può essere
scelto anche tra i non eletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il
bilancio consuntivo e le relazione illustrativa al rendiconto, nonché per
definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.
Per la convocazione non sono previste particolari formalità, esso è
validamente costituto quando sono presenti tutti i consiglieri, o quando
esso sia stato regolarmente convocato almeno otto giorni prima con
raccomandata o altro strumento idoneo, e siano presenti la maggioranza dei
Consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto della maggioranza
dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni possono avvenire in qualsiasi luogo purchè in Italia.
Il Segretario qualora non faccia parte del C.D. non può disporre di voto in
seno al C.D. stesso.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i Verbali
delle riunioni.
Sono compiti del C.D.:
a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
b) compilare il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni
allo stesso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, curare gli affari
d’ordine amministrativo;
c) redigere il programma sportivo dell’Associazione compreso quello
riguardante manifestazioni o gare anche via internet;
d) nominare Fiduciari o eventuali Delegati;
e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle
straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai
Soci, a mente dell’art. 9);
f) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede
sociale e dei regolamenti interni con particolare riguardo alle norme
elettorali, nonché alla compilazione delle categorie giocatori;
g) decidere di tutte le questioni che interessano l’Associazione ed i Soci,
h) determinare le quote associative annuali;
i) irrogare le azioni disciplinari contro i soci a norma del precedente art.
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Egli provvede altresì a rimettere gli atti ai Probiviri.
ART. 14) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea nomina, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per
la durata di quattro anni.
Esso è composto di 3 (tre) membri effettivi e un supplente e sono
rieleggibili.
Il Collegio è competente a decidere in caso di ricorso degli associati, o
degli aspiranti soci contro le decisioni del C.D.
Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che
all’interessato, anche al C.D.
Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa assegnando un termine
non inferiore a 10 giorni per le contro deduzioni dell’incolpato.
ART. 15) REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea nomina il Revisore anche tra persone non tesserate, esso può
essere rieletto.
I compiti del Revisore consistono nella verifica della regolare tenuta della
contabilità almeno ogni 4 mesi controllando la corrispondenza tra le
scritture contabili e la consistenza di cassa e banca e l’esistenza dei beni
in inventario.
Di ogni verifica si dovrà trascrivere verbale in apposito registro.
ART. 16) INCOMPATIBILITA’
La carica di componenti il C.D., quella di membro del Collegio dei Probiviri
e del Revisore dei Conti sono incompatibili fra loro.
I componenti del C.D. non possono ricoprire cariche sociali in altre società
o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina riconosciuta
dal medesimo Ente di promozione sportiva.
ART. 17) NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. Il C.D. può, però,
stabilire un rimborso spese ai componenti che per la loro carica le abbiano
sopportate e un compenso in caso di affidamento di compiti che comportino
dedizione di tempo notevole.
La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni.
Le vacanze che nel frattempo dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo,
saranno colmate per cooptazione.
Il Presidente e i Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in
carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati
i sostituti e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica.
ART. 18) CONTROVERSIE
I Soci e i componenti degli Organi sociali s’impegnano a non adire in nessun
caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di
loro e/o con la Associazione. La mancata osservanza potrà comportare la
radiazione.
E’ ammessa la richiesta al C.D. di scioglimento di tale clausola.
ART. 19) PATRIMONIO – ENTRATE
Il patrimonio è costituito da:
a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
b) tutti gli altri immobilizzi di carattere finanziario e sportivo
deliberati dal C.D. o dall’Assemblea;
Le entrate sono costituite da:
a) quote sociali;
b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero Società private;
c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
d) eventuali donazioni o lasciti;
e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di
accettazione da parte del C.D.
In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro è
obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le
finalità istituzionali e, conseguentemente,è vietato distribuire anche in
modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante
la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.
I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati con obbligo
di depositare detto inventario presso la sede sociale.
ART. 20) DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento della Associazione
deve essere approvato con la maggioranza di almeno 1/5 degli associati
aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.
Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i
poteri, e verrà stabilita la destinazione del Patrimonio sociale e residuo
che dovrà essere devoluto ad Associazioni aventi fini sportivi o per fini di
utilità sociale.
ART. 21) MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita
sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di 3/10 di tutti i
Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 3/5 dei
partecipanti.
CATANIA 28 GENNAIO 2009
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